Validità di accordi tra coniugi sottoposti alla condizione della crisi coniugale

La Corte di Cassazione ha recentemente ritenuto validi specifici accordi con i quali le parti avevano subordinato gli effetti contrattuali all’evento futuro ed incerto della loro crisi coniugale. In un primo caso le parti avevano concluso, il giorno prima delle loro nozze, un accordo con cui il trasferimento di un immobile dalla moglie al marito (quale “indennizzo” per le spese da quest’ultimo sostenute ai fini della ristrutturazione di altro immobile di proprietà della moglie) veniva subordinato all’eventuale fallimento del matrimonio.

In un secondo caso le parti avevano concluso, dopo le nozze, un contratto di mutuo con il quale l’obbligo di restituire una somma di denaro gravante sul marito era stato subordinato alla separazione personale. 

La Corte di Cassazione, pur senza superare espressamente il tradizionale atteggiamento negativo nei confronti dei cd accordi prematrimoniali (ritenuti invece validi in numerosi altri ordinamenti) offre comunque importanti elementi per il riconoscimento di un più ampio ruolo dell’autonomia privata nei rapporti coniugali. 

Cassazione Civile  sez. I 21.12.2012 n. 23713, NGCC  2013 parte prima p. 445 con nota di Grazzini, Accordi in vista del divorzio: la crisi coniugale fra causa genetica ed evento condizionale del contratto.

“In costanza di matrimonio opera tra i coniugi il dovere di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. con cui si realizza il soddisfacimento reciproco dei bisogni materiali e spirituali di ciascuno con i mezzi derivati dalle sostanze e dalle capacità di ognuno di essi. Nell'ambito della stretta solidarietà tra i coniugi i rapporti di dare e avere patrimoniale possono subire, su accordo degli stessi, una sorta di quiescenza che cesserà con il venir meno - provvisoriamente con la separazione e definitivamente con il divorzio - dei doveri e diritti coniugali. (Nella specie la Corte ha confermato la liceità dell'accordo, stipulato prima del matrimonio, in cui si prevedeva che in caso di fallimento dell'unione matrimoniale l'un coniuge avrebbe ceduto all'altro un immobile di sua proprietà, quale indennizzo delle spese sostenute dal secondo per la ristrutturazione di altro immobile di proprietà del primo da adibirsi a casa coniugale, ritenendo il fallimento del vincolo matrimoniale non la causa genetica dell'accordo ma un mero evento condizionale dello stesso)”

Cassazione Civile III sez. 21.8.2013 n. 19304, NGCC 2014 parte prima, p. 94 con nota di Tagliasacchi, Accordi in vista della crisi coniugale: from status to contract ?

“È valido il mutuo tra coniugi nel quale l'obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell'art. 1354, comma 1, c.c.”

In dottrina si veda in particolare: G. ObertoContratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, Fam. dir. 2012, I, 69; Accordi preventivi di divorzio: la prima picconata è del Tribunale di Torino, nota a Trib. Torino sez. VII ord. 20 aprile 2012,  Fam. dir. 8-9/ 2012, p.803; Gli accordi patrimoniali in Cassazione, ovvero quando il distinguisching finisce nella haarspaltemaschine, nota a Cass. 23713/2012, Fam. dir. 472013, p. 321; Suggerimenti per un intervento in tema di accordi preventivi sulla crisi coniugale, Fam. Dir. 1/2014 p. 88